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Mercoledì, 24 Aprile 2024
S.M. Leuca Gagliano del Capo

Soprintendenza, veto tardivo. E il Tar dà il via ai lavori di consolidamento del Ciolo

Nuova sentenza dei giudici amministrativi e forse via libero definitivo al consolidamento del costone roccioso. Accolte le tesi del Comune di Gagliano del Capo: le ulteriori prescrizioni giunte in modo tardivo, rispetto alla conferenze dei servizi, e con i lavori ormai appaltati

LECCE – Ancora una sentenza del Tar. Ancora un via libero al consolidamento del costone roccioso, lavori per un importo di circa 1 milione di euro. E questo è forse l’atto definitivo su di una vicenda che si trascina da tempo e che muove a discussione, con gli ambientalisti fra i primi a manifestare perplessità. Già il circolo di Legambiente, infatti, si era opposto, temendo l’alterazione di uno dei paesaggi più noti nel mondo del Salento, vera e propria cartolina di tante estati. I giudici amministrativi avevano però rigettato il ricorso contro la delibera del Comune di Gagliano del Capo.

Un altro veto era però giunto questa volta dalla Soprintendenza e sempre sullo stesso motivo: le modalità esecutive dei lavori. Un parere negativo espresso però in seguito alla definizione della conferenza dei servizi, ormai già a favore.

Il Tar di Lecce, dunque, ha accolto le tesi del Comune, rappresentato dall’avvocato Pietro Quinto, che hanno fatto leva sull’inammissibilità di un dissenso giudicato più che tardivo. E, codice alla mano, questo in virtù della legge 241 sul procedimento amministrativo, che si può riassumere in questi termini: un ente invitato a partecipare alla conferenza di servizi, qualora si opponga a un determinato intervento, deve fornire motivazioni all’interno della conferenza stessa.

Chiusasi dunque con esito positivo in merito ai lavori di consolidamento del Ciolo, la conferenza di servizi, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio è intervenuta nuovamente sul progetto esecutivo, imponendo prescrizioni tali da rendere irrealizzabile l’opera nel frattempo appaltata dall’amministrazione comunale.

Da qui è scaturito il contenzioso davanti al Tar, che, commenta l’avvocato Pietro Quinto “esprime indicazioni per una metodologia applicativa delle norme per un’effettiva semplificazione amministrativa allo scopo di evitare che nel mentre si continua a discutere, si perdano i finanziamenti e la possibilità di realizzare l’opera pubblica”.

I giudici amministrativi, nella sentenza, infatti, hanno così definito la vicenda in un passaggio che si può ritenere chiave: “Si ammettesse la possibilità di esprimere il dissenso al di fuori del contraddittorio avviato in seno alla conferenza di servizi, si vanificherebbero le finalità dell’istituto che, come è noto, mira a garantire un esame contestuale degli interessi pubblici rilevanti in un medesimo procedimento, cosicché ciascuna amministrazione possa maturare il proprio parere nella piena consapevolezza del complesso degli elementi di valutazione addotti da tutti i partecipanti alla seduta conferenziale”.

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